1) Assegnazione della casa familiare e necessità che sia la stessa casa dove viveva la famiglia quando era unita – Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 4 luglio 2011 n. 14553
Al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'articolo 155, comma IV, C.C, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durane la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.