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IL RESPONSABILE TECNICO

Attività di installazione di impianti all'interno di edifici

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 – in vigore dal 27 marzo del medesimo anno – concerne l'attuazione dell'articolo 11 – quaterdecies, comma XIII, lettera a) della Legge del 2 dicembre 2005, n. 248 ed avente ad oggetto il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

L'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 viene espressamente identificato all'art. 1 dello stesso decreto:

"I. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura (intesa quale punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente – Art. 2, comma I, D.M. 37/2008).

II. Gli impianti di cui al comma I sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio".


Poco oltre si legge: "Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, [...], o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, [...], sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso (di almeno uno) dei requisiti professionali di cui all'articolo 4".

Così il D.M. 37/2008, all'art. 3, comma I, introduce la figura del 'Responsabile Tecnico' specificando, altresì, che il soggetto, che non sia anche il titolare/legale rappresentante dell'impresa, può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica deve ritenersi incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Tale previsione, che rafforza il rapporto di 'immedesimazione' del responsabile tecnico con l'impresa, rimanda alla Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 con cui il Ministero dell'Industria ha precisato che il termine immedesimazione "va interpretato in senso stretto e cioè riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa" e che, qualora il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, tale rapporto "deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che consenta al 'preposto-responsabile tecnico' di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa".

La figura in esame per quanto necessaria crea certamente una difficoltà non indifferente ad imprese ed artigiani che per anni hanno svolto autonomamente la propria attività e che operativamente non avrebbero bisogno di alcuna ulteriore figura ma, nonostante ciò, si trovano a dover inserire un 'responsabile tecnico' che possieda i requisiti tecnico – professionali di cui tali attività sono manchevoli.


Da ultimo, ma meritevole di degna considerazione, il fatto che gli impianti e/o parti di essi che siano soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria o di normativa specifica, non trovano disciplina nel citato decreto 37/2008.

Dr.ssa Valentina Paris

 

Il presente contributo è pubblicato anche in www.studiocataldi.it